Statuto - Associazione

Lo Statuto che sostiene la rete italiana di E-Muoviti

Il tuo manuale di sicurezza legale. Dalla responsabilità limitata al vincolo non-profit, comprendi i principi che rendono E-Muoviti un'Associazione unica e affidabile.

Via Adelaide Bono Cairoli 17, 20127 Milano

+39 02.800.120

associazione@emuoviti.eu

(Associazione non riconosciuta – Ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c. e D.Lgs. 199/2021)

TITOLO I – Denominazione, Sede, Durata e Scopi
Articolo 1 – Denominazione e Natura
1. È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione non riconosciuta denominata “E-Muoviti la Comunità Energetica Italiana”, in
breve “E-Muoviti Italia” (di seguito, l’”Associazione”).
2. L’Associazione si qualifica come soggetto promotore, coordinatore e aggregatore di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e opera senza scopo di lucro.
3. L’Associazione si configura e agisce come associazione non riconosciuta fino a una eventuale successiva delibera dell’Assemblea e al conseguente
riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000.
Articolo 2 – Sede, Durata e Ambito Territoriale
1. La sede legale dell’Associazione è fissata in Milano, Via Adelaide Bono Cairoli 17, 20127 Milano, mail associazione@emuoviti.eu , recapiti telefonici 02.800.120.
2. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale nell’ambito del territorio nazionale e istituire sedi secondarie, succursali, uffici o recapiti su tutto il territorio
nazionale.
3. L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale italiano, attraverso la costituzione o l’affiliazione di Sezioni Locali, Comunità o Sotto-Comunità,
corrispondenti alle singole cabine primarie.
4. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3 – Scopi e Obiettivo Principale (Vocazione Nazionale)
1. L’Associazione persegue l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità diffusa e aggregata, ai propri Associati e
alle aree locali in cui opera, attraverso la promozione di un modello energetico sostenibile e l’azione coordinata su scala nazionale.
2. L’Associazione promuove la transizione energetica attraverso:
o La promozione, l’istituzione e il supporto tecnico-legale alla costituzione di nuove configurazioni di CER su tutto il territorio italiano.
o Il coordinamento e l’aggregazione di CER preesistenti o neo-costituite o La gestione centralizzata delle configurazioni di autoconsumo diffuso su cabine primarie multiple (le Sezioni Locali).
3. Per i soggetti che partecipano all’Associazione in qualità di piccola o media impresa (PMI), l’attività di partecipazione alla CER non deve costituire l’attività
commerciale e/o industriale principale.

TITOLO II – Oggetto Sociale e Attività
Articolo 4 – Oggetto Sociale e Attività Istituzionali Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione svolge le seguenti attività in via esclusiva o principale:
1. Produzione, Autoconsumo e Condivisione: Acquisire la disponibilità e gestire impianti FER, organizzando la produzione e l’organizzazione della condivisione del
consumo, prioritariamente nella forma dell’autoconsumo, di energia rinnovabile tra gli associati su ciascuna delle configurazioni attivate (Sezioni Locali).
2. Rapporti con il GSE e Incentivazione: Agire come soggetto Referente Unico e soggetto delegato responsabile nei confronti del GSE per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione (Tariffa Premio) dell’energia elettrica condivisa, gestendo configurazioni di CER multiple e distinte su scala nazionale.
3. Ripartizione dei Benefici: Ripartire in modo trasparente e non discriminatorio i benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla condivisione, secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento, distintamente per ciascuna configurazione (cabina primaria).
4. Promozione e Supporto: Offrire servizi di supporto tecnico, amministrativo e legale per l’avvio, la gestione e l’espansione delle Sezioni Locali.
5. Promozione dell’Efficienza: Promuovere e realizzare, anche tramite soggetti terzi convenzionati, interventi integrati di efficienza energetica e di mobilità
elettrica in coerenza con la denominazione “E-Muoviti”.
6. Informazione e Formazione: Svolgere attività di formazione e sensibilizzazione sui temi energetici per la comunità nazionale.
Articolo 5 – Attività Diverse e Strumentali (Non Prevalenti)
1. L’Associazione può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività diverse da quelle indicate nell’Articolo 4, purché i ricavi non superino i limiti previsti dalla normativa vigente e siano interamente destinati al Fondo Comune e alla realizzazione degli scopi sociali.
2. Rientrano in tali attività: la commercializzazione dell’energia elettrica non condivisa, l’offerta di servizi di consulenza energetica a favore delle Sezioni Locali e
delle altre CER affiliate o l’adesione a consorzi e reti di imprese.

TITOLO III – Organizzazione Multilivello e Sezioni Locali
Articolo 6 – Sezioni Locali e Configurazioni di CER
1. L’Associazione articola la propria attività attraverso la costituzione o l’affiliazione di Sezioni Locali, che operano come Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su specifiche cabine primarie del territorio nazionale.

2. Ciascuna Sezione Locale è formata dagli Associati che ricadono nell’area geografica della relativa cabina primaria e costituisce una configurazione autonoma ai
fini dell’incentivazione GSE.
Articolo 7 – Gestione e Coordinamento delle Configurazioni
1. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è l’organo di coordinamento centrale e ha il compito di assicurare l’unitarietà della gestione tecnica, amministrativa e
contrattuale di tutte le Sezioni Locali.
2. Per ciascuna Sezione Locale, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di Gestione Locale, composto dagli Associati della Sezione, con funzioni consultive e di supporto operativo per la gestione quotidiana e il bilanciamento energetico della specifica cabina primaria.
3. Il Regolamento Interno disciplina in dettaglio il rapporto tra l’Associazione Centrale e le singole Sezioni Locali, definendo i flussi finanziari per la copertura dei
costi centralizzati e la ripartizione dei benefici locali.

TITOLO IV – Associati
Articolo 8 – Requisiti, Ammissione e Soci fondatori
Soci Fondatori: Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Essi acquisiscono di diritto la qualifica di Associato Ordinario al momento della costituzione.
I Soci Fondatori non godono di alcun diritto speciale in termini di distribuzione degli utili o di ripartizione dei benefici economici derivanti dall’attività della CER
rispetto agli altri Associati, in conformità con il principio di parità del D.Lgs. 199/2021.
1. Possono essere associati:
Enti o Organizzazioni Centrali: Istituzioni, enti di ricerca o associazioni che intendono supportare la missione nazionale o Associati di Base: Persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), Enti territoriali, Autorità locali e Pubbliche Amministrazioni che partecipano ad una specifica
Sezione Locale (configurazione CER).
2. Chi desidera aderire deve ricadere nell’area geografica di una Sezione Locale o dimostrare l’intenzione di promuoverne una.
3. La partecipazione all’Associazione è aperta e volontaria, con consapevolezza di vincolo di permanenza.
4. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo.
5. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli Organi Direttivi.
6. L’Associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle modalità previste dal
Regolamento Interno.
7. Conseguenze del Recesso Anticipato: Il recesso esercitato prima della scadenza del periodo minimo quinquennale non invalida l’atto di recesso, ma introduce la consapevolezza dell’indennizzo.
8. Perde il diritto a eventuali benefit economici futuri.
9. Può essere soggetto al versamento di una penale, o al rimborso parziale dei costi di gestione o degli investimenti non ammortizzati, ove previsto e quantificato dal Regolamento Interno, per garantire la stabilità della configurazione e la tutela degli investimenti degli altri Associati.
10. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o grave inadempienza agli obblighi statutari.
Articolo 9 – Categorie di Associati e Quota
1. Tutti gli associati dovranno effettuare il versamento delle spese di iscrizione e della quota annuale di partecipazione.
2. Gli Associati si distinguono in: Associati Ordinari (partecipano alla condivisione energetica) e Associati Sostenitori/Onorari (senza partecipazione energetica). Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti territoriali sono classificati come Associati Ordinari se partecipano alla condivisione di energia.
3. Al momento dell’ammissione, l’Associato deve versare una quota di ammissione una tantum e/o una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal
Consiglio Direttivo. Tali quote sono destinate al Fondo Comune e non sono rimborsabili.
4. La qualità di Associato non è trasferibile, salvo in caso di successione mortis causa ove ne sussistano i requisiti.
Articolo 10 – Diritti, Obblighi, Recesso ed Esclusione
1. Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli Organi Direttivi.
2. L’Associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Vincolo di Permanenza: Ciascun Associato Ordinario si impegna a mantenere la propria adesione alla Sezione Locale per un periodo minimo di cinque (5) anni, decorrente dalla data di ammissione o dalla data di entrata in esercizio della configurazione CER di appartenenza, se successiva.

TITOLO V – Organi Sociali
Articolo 11 – Organi dell’Associazione Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Organo di Controllo.

Articolo 12 – Assemblea degli Associati (Organo Sovrano)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
2. Principio di Voto: Ogni Associato Ordinario, indipendentemente dalla Sezione Locale o dalla configurazione di appartenenza, ha un solo voto in Assemblea (Principio di Partecipazione Democratica).
3. L’Assemblea ha la competenza per l’approvazione dello Statuto, del Regolamento, la nomina/revoca degli Organi Sociali e l’approvazione dei bilanci.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da un numero da tre a sette membri effettivi.
2. Nomina Iniziale: I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell’Atto Costitutivo. Essi restano in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria
convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio.
3. Successivamente, i membri restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della direzione strategica e della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione su base nazionale.
5. Emolumenti: Ai membri del Consiglio Direttivo e al Presidente può essere riconosciuto un compenso o un emolumento per l’attività svolta in ragione della carica,
in conformità con i limiti di non-lucro previsti dalla legge e in considerazione della complessità organizzativa dell’Associazione su scala nazionale, la cui misura è deliberata dall’Assemblea ordinaria.
“La misura del compenso deve essere commisurata all’attività svolta e alle responsabilità assunte ed è soggetta alla verifica da parte dell’Organo di Controllo, per garantirne la compatibilità con il vincolo di non distribuzione degli utili.”
Articolo 14 – Il Presidente e Rappresentanza Legale
1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, che è il Legale Rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è il soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia condivisa per tutte le configurazioni (Referente Legale della CER Centrale).
Articolo 15 – Organo di Controllo (Eventuale)
1. L’Assemblea può nominare un Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria al superamento dei limiti dimensionali o qualora l’Associazione intenda
assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
2. L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo ricorre anche, ai sensi dell’Art. 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile, al superamento dei limiti dimensionali ivi
previsti.
3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul concreto funzionamento
dell’Associazione.
4. L’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea, senza diritto di voto.

TITOLO VI – Patrimonio, Fondo Comune e Obbligazioni
Articolo 16 – Fondo Comune e Risorse Economiche
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal Fondo Comune, che comprende: le quote di ammissione e le quote associative annuali, gli avanzi di gestione, le
donazioni, i contributi e i proventi delle attività diverse.
2. Vincolo di Non Distribuzione: È fatto assoluto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve agli
Associati, amministratori e membri degli organi sociali.
Articolo 17 – Avanzi di Gestione e Obbligo di  Reinvestimento
1. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nell’Associazione per attività istituzionali, la creazione di nuove Sezioni Locali, progetti di solidarietà e l’incremento del Fondo Comune.
2. L’Associazione deve destinare la quota di tariffa premio eccedente il valore soglia, laddove previsto dalla normativa, a finalità sociali e alla riduzione della
povertà energetica.
Articolo 18 – Obbligazioni e Regime di Responsabilità
1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo Comune.
2. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione (Regime art. 38 c.c.).

TITOLO VII – Regolamento e Controversie
Articolo 19 – Regolamento Interno – Funzioni e Tutela Economica
1. L’Assemblea adotta il Regolamento Interno, il quale disciplina in dettaglio l’ammissione, l’uscita degli Associati, la gestione dei flussi energetici e i criteri di
ripartizione dei benefici economici e sociali per ciascuna Sezione Locale.

2. Il Regolamento deve essere conforme allo Statuto e alla normativa CER vigente.
3. In attuazione di quanto stabilito dall’Articolo 11 (Recesso, Vincolo di Permanenza ed Esclusione), il Regolamento Interno definisce a priori criteri oggettivi e trasparenti per:
o Quantificare la penale o il rimborso parziale dei costi di gestione e degli investimenti non ammortizzati dovuti dall’Associato in caso di recesso anticipato prima
della scadenza del quinquennio.
o Regolare il meccanismo di compensazione economica necessario a neutralizzare i danni diretti causati alla specifica Sezione Locale, al fine di tutelare la stabilità
economica della configurazione e gli investimenti degli Associati rimanenti.
Articolo 20 – Clausola Arbitrale
1. Tutte le controversie, insorgenti tra Associati o tra Associati e Associazione, sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali che decideranno secondo diritto.
2. L’accettazione della presente clausola arbitrale è condizione di ammissione per gli Associati.
Articolo 21 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo (dedotte le passività) sarà devoluto a Fondi Mutualistici o ad altro ente non lucrativo con finalità analoghe e
conforme alla normativa CER.
Articolo 22 – Gestione della Crescita e Scorporo delle Sezioni
1. Qualora la dimensione dell’Associazione raggiunga un numero di Associati o una complessità gestionale tale da compromettere l’efficienza della gestione
centrale, la distribuzione dei ricavi o l’unitarietà della cabina primaria di riferimento, l’Assemblea, in convocazione straordinaria, può deliberare lo Scorporo di una o
più Sezioni Locali.
2. Lo Scorporo consiste nella costituzione di una o più nuove associazioni o Comunità Energetiche Rinnovabili (Spin-off) che subentreranno nella gestione dei
flussi energetici e degli associati della Sezione Locale scorporata.
3. Ogni Associato interessato dallo Scorporo sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria (“E-Muoviti Italia”) o aderire alla nuova Associazione
generata, nel rispetto dei vincoli e delle modalità stabilite dal Regolamento Interno.
Articolo 23 – Norme Finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ai sensi del Codice
Civile e, in quanto applicabili, le disposizioni specifiche relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di cui al D.Lgs. 199/2021 e successive modifiche.
2. L’Associazione è tenuta a uniformarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) qualora decidesse di iscriversi al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS) o di acquisire la personalità giuridica, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto se non in quanto necessario per tale
adeguamento.
3. Lo Statuto e l’Atto Costitutivo non possono essere modificati se non con delibera dell’Assemblea degli Associati in seduta straordinaria.
4. Limitazione della Responsabilità: “Si precisa che, ai sensi dell’Articolo 38 del Codice Civile e dell’Articolo 18 dello Statuto, delle obbligazioni assunte rispondono
personalmente e solidalmente solo i soggetti che hanno effettivamente agito e impegnato la propria firma in nome e per conto dell’Associazione. I Fondatori

Sei produttore o consumatore? Trova il tuo vantaggio nella CER

PRODUCI & CONDIVIDI

Il tuo ruolo è cruciale: metti a disposizione l’energia pulita del tuo impianto.

CONSUMA & RISPARMIA

Entri a far parte della CER della tua zona e ricevi i benefici economici e sociali.

Magazines